La scelta dell’Agenzia delle Entrate di pubblicare su Internet i redditi dichiarati dagli italiani nel 2005 ha comportato una totale affermazione di ciascun cittadino-contribuente a favore dell’una o dell’altra posizione, favorevole o contraria, senza sostanziali graduazioni intermedie. In realtà a favore delle ragioni della trasparenza o, alternativamente, della privacy (o, meglio, in italiano, della “riservatezza personale”) militano norme e principi ugualmente validi, a partire dalla Costituzione, in cui entrambe sono fissate, con attuazioni concrete in sede di bilanciamento di interessi da parte delle leggi ordinarie. La legge n. 241/1990 (sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza della pubblica amministrazione) intanto prevede una scelta netta a favore della trasparenza della pubblica amministrazione, contrariamente ad una tradizione dello Stato ispirata al segreto amministrativo. Successivamente la legislazione sulla tutela dei dati personali, raccolta nel Codice della privacy (D.lgs n. 196/2003), ha introdotto gli strumenti per gestire il raccordo delle esigenze di trasparenza con quelle di protezione della sfera individuale. In particolare, in considerazione delle peculiari finalità di pubblico interesse perseguite dai soggetti pubblici, il Codice della privacy sottopone il trattamento dei dati personali da essi effettuato a una disciplina giuridica distinta rispetto a quella dettata per il trattamento di tali dati da parte dei soggetti privati. Per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, il Codice prevede che ne siano ammesse la comunicazione e la diffusione “unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”. Ciò significa che la normativa generale sui rapporti fra trasparenza e privacy rinvia la determinazione concreta del loro bilanciamento nei singoli ambiti di disciplina alle specifiche scelte operate dal legislatore. Infatti, come garanzia generale per la legittimità della pubblicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici, il Codice fissa l’esistenza di una norma che la autorizzi. Per la pubblicità delle dichiarazioni dei redditi la norma di riferimento è identificata, tanto dall’Agenzia delle Entrate quanto dal Garante per la protezione dei dati personali, nell’articolo 69 del Dpr n. 600/1973, che dispone che annualmente l’amministrazione finanziaria provveda a formare l’elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e l’elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, e che tali elenchi siano “depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati”. Sul tema è diversa l’interpretazione rispettivamente dell’Agenzia delle Entrate e dal Garante della Privacy. Infatti, la prima esalta come elemento centrale la scelta del legislatore di conoscibilità degli elenchi da parte di chiunque, ossia da parte di “soggetti indeterminati”. Ritiene quindi essenziale che la consultazione dei dati non debba essere vincolata ad alcun requisito di legittimazione soggettiva (e cioè all’esistenza di interessi del soggetto che consulta differenziati rispetto a quelli propri della generalità degli altri soggetti) e interpreta, corrispondentemente, la durata di un anno della pubblicazione come garanzia fissata dal legislatore perché la consultabilità possa effettivamente e pienamente dispiegarsi. In questo modo, infatti, i dati relativi a un anno vengono sostituiti con quelli relativi all’anno seguente senza soluzione di continuità. In questa prospettiva, l’Agenzia delle Entrate considera l’utilizzo delle nuove tecnologie telematiche come un mezzo non solo possibile, ma dovuto, per un’attuazione della norma coerente con la volontà del legislatore grazie all’organizzazione informatizzata dell’amministrazione fiscale.
L’altra autorità, il Garante, in modo più garantistico sicuramente, che alcuni possono interpretare in modo strumentale, assegna viceversa un ruolo determinante ai passaggi previsti dalla normativa, che prevedono che l’amministrazione fiscale nazionale “forma, per ciascun comune, [gli] elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti” e che “gli elenchi sono depositati (…) sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati”, per trarne un limite tassativo circa le modalità della pubblicazione degli elenchi stessi e, conseguentemente, il divieto di procedere, nel quadro legislativo vigente, alla pubblicazione su internet, in quanto ne deriverebbe “una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l’attuale disciplina prevede una relativa trasparenza”. In ragione della compresenza nella normativa di elementi idonei a fondare tanto l’una quanto l’altra delle due diverse interpretazioni, sicché occorre riportare il dibattito al suo vero nodo, giuridico e politico insieme, ossia a quanta ed a quale trasparenza in materia fiscale si voglia oggi garantire nel nostro ordinamento: il ché significa chiedersi su quale concetto di cittadinanza si abbia oggi, nel suo delicato equilibrio di diritti e di doveri, rispetto a cui l’obbligo di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della [propria] capacità contributiva” (come prevede l’art. 53 della Costituzione, che concepisce la nostra democrazia al contempo come una comunità liberale e solidale) rappresenta un passaggio essenziale dello stesso fluire democratico dello Stato di diritto e la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che tale obbligo sia equamente ripartito tra tutti i consociati. E’ chiaro che poi un ruolo fondamentale è svolto dalla pubblica amministrazione che ha il compito, assai difficile, ma fondamentale, di controllare senza vessare, in modo aderente alle regole, che valgono sia per i soggetti privati che per quelli pubblici. Alla fine la scelta è essenzialmente politica: più trasparenza, e connessi rischi di invidia sociale, oltre che di diffusione di dati personali e familiari, oppure più privacy, e connessi rischi di maggiore evasione fiscale; con, sullo sfondo, eguali ragioni a favore di entrambe.
(e.d.l.)
